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NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI: la formazione sta cambiando!!!
- 8 agosto 2017
- Posted by: admin
- Category: News
La Regione Campania ha approvato un nuovo regolamento disciplinare per lo svolgimento degli esami finali che riguarda sia i corsi finanziati che gli autofinanziati.
Tutto cambia: dalla composizione delle commissioni d’esame, alle modalità di nomina dei commissari, all’entrata delle nuove figure dell’Esperto di Sep (esperto del settore professionale di riferimento) e del TAV (tecnico della pianificazione e realizzazione delle attività valutative), alle modalità di prove d’esame e alla loro valutazione e, per finire, cambia anche il possibile esito delle prove d’esame!
Ma andiamo per piccoli passi e cerchiamo di comprendere meglio. Il tutto va inquandrato nell’ottica della manifesta volontà degli organismi regionali e degli Enti di formazione (almeno di buona parte di essi, quelli che credono nella formazione) di voler garantire maggiore trasparenza e professionalità e di migliorare la qualità dei percorsi formativi anche attraverso maggior controlli e procedure analitiche.
La commissione esaminatrice, nello specifico, sarà composta da: un Presidente, un Esperto di Settore Economico-Professionale (un “esperto della materia”), un Rappresentante dell’Agenzia Formativa accreditata, in possesso della qualificazione di TECNICO DELLA PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ VALUTATIVE, un segretario verbalizzante. L’assegnazione degli incarichi seguirà un principio di rotazione e di trasparenza amministrativa.
La disciplinare stabilisce con chiarezza anche il compenso spettante a ciascun membro della Commissione nonchè la modalità di erogazione!
Per quanto riguarda invece le PROVE D’ESAME, le stesse saranno sempre progettate dall’Agenzia formativa e dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima alla Regione Campani DG 11, che provvederà a trasmetterle al Presidente. La progettazione delle prove dovrà prevedere un sistema di valutazione delle singole Unità di Competenza (UC) coerente con i contenuti delle stesse in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione. La sessione d’Esame finale andrà ad accertare l’effetivo possesso di tutte le UC rientrate nel profilo professionale di riferimento.
La Commissione esprimerà un punteggio (voto) relativamente ad ogni UC oggetto della prova. I potenziali esiti delle prove d’esame potranno essere così articolati, a seconda dell’andamento delle prove e dei punteggi raggiunti:
- IDONEITA’ ALLA CERTIFICAZIONE DI QUALIFICA PROFESSIONALE (il candidato possiede tutte le Uc del profilo di riferimento)
- IDONEITA’ ALLE CERTIFICAZIONI DI SINGOLE UC della qualificazione professionale (il candidato possiede solo quota parte delle UC di quel profilo)
- NON IDONEITA’ (mancato possesso di tutte le UC)
Nel primo caso verrà rilasciato il CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, nel secondo caso, invece, un CERTIFICATO DI COMPENTENZE, relativo solo alla quota di UC di cui il candidato ha conseguito idoneità.
In caso di non IDONEITA’ non viene rilasciata alcune certificazione ma il candidato potrà richiede all’Ente di formazione una dichiarazione degli apprendimenti relativamente al percorso svolto, utilizzabile nel caso di rientro in formazione, all’interno del processo di Identificazione e validazione delle Competenze, al fine del riconosciment di un Credito Formativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 10 dell’Allegato A della DGR 314/2016.
Dr.ssa Teresa Fusco